Bollettino informativo – Febbraio 2024Bollettino n.24080 del 27/03/2024
Approfondimento normativo mensile


RIFORMA IG

Il Parlamento europeo approva il nuovo Regolamento del Sistema IG

Il 28 febbraio il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo Testo Unico che disciplinerà il Sistema delle Indicazioni Geografiche nei prossimi anni. Dopo diversi triloghi, iniziati a giugno 2023 e culminati con l’accordo siglato a fine ottobre da Parlamento e Consiglio, i Consorzi di tutela potranno sfruttare le opportunità derivanti dalla nuova normativa. Per la prima volta tutte le produzioni DOP IGP dell’agroalimentare, del vino e delle bevande spiritose saranno racchiuse in un’unica base legislativa. Le norme del nuovo Regolamento sono state formulate per aumentare la protezione e rafforzare il settore delle Indicazioni Geografiche, ritenuto fondamentale nello scenario europeo da un punto di vista economico, ma anche a livello culturale e di sviluppo territoriale.

I Consorzi di tutela restano in mano ai produttori e agli operatori lungo la filiera produttiva con maggiori e migliori responsabilità, tra cui la lotta alle pratiche svalorizzanti e la promozione del “turismo a Indicazione Geografica” (Turismo DOP). Sono stati inoltre salvaguardati gli schemi nazionali relativi ai criteri di riconoscimento ed è stata riconosciuta la possibilità per gli Stati membri di introdurre un sistema di contributi erga-omnes, come avviene in Italia, che preveda l’obbligo per tutti i produttori di sostenere i costi del Consorzio per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa. I Consorzi di tutela riconosciuti beneficiano di un rafforzamento delle proprie prerogative, tra cui l’estensione da 3 a 6 anni per i piani di regolazione dell’offerta o la possibilità di redigere clausole di condivisione del valore lungo la filiera per i propri membri. Previsto inoltre il riconoscimento delle associazioni di gruppi di produttori che assegna rappresentatività unitaria anche alle associazioni di Consorzi.

Per quanto attiene alla protezione on-line e nel sistema dei domini, questa diventa ex-officio tramite un sistema di geo-blocking che obbliga gli Stati membri a bloccare l’accesso a tutti i contenuti evocativi di una Indicazione Geografica, anche grazie a un alert system sviluppato da EUIPO.

Sul tema IG utilizzate come ingredienti, il Testo Unico rende obbligatorio per i trasformatori l’indicazione in etichetta della percentuale di prodotto IG all’interno del prodotto trasformato e vieta l’utilizzo di altri prodotti comparabili alla IG. Inoltre, quando esistono Consorzi riconosciuti, i trasformatori sono obbligati ad informarli per iscritto dell’utilizzo della IG, e devono attendere un avviso di ricevimento che può includere indicazioni sul corretto utilizzo dell’Indicazione Geografica. Tale sistema può essere rafforzato da disposizioni nazionali che introducono una procedura autorizzativa, come già avviene in Italia.

Introdotta anche la possibilità per i Consorzi riconosciuti, la cui IG abbia un mercato internazionale, di essere registrati automaticamente all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona, che prevede una protezione rapida e indefinita in tutti i Paesi firmatari, anche extra- UE. Il requisito di possedere un mercato internazionale sarà facilmente dimostrabile grazie alla nomenclatura combinata. Infatti, ogni DOP IGP potrà avere un proprio codice di identificazione doganale, fino ad ora riferito a macrosettori, che potrà essere utilizzato ai fini della tracciabilità e, appunto, del riscontro diretto dei dati.

Eliminate anche le falle del sistema che consentivano di sfruttare indebitamente la reputazione delle IG tramite norme tecniche nazionali (aceto balsamico sloveno e cipriota) o strumenti unionali quali le menzioni tradizionali (Prosek made in Croazia) chiarendo che queste non possono corrispondere o evocare IG riconosciute.

Un altro aspetto importante riguarda la semplificazione delle procedure. Sono stati infatti definiti tempi certi per l’esame delle richieste di registrazione e di modifica dei disciplinari da parte della Commissione, riducendoli a 6 mesi, estendibili di ulteriori 5 solo nel caso in cui la richiesta sia incompleta e debbano essere presentate ulteriori informazioni. Ridotte anche le modifiche di competenza unionale, che dovranno essere esaminate dalla Commissione soltanto qualora implichino restrizioni alla concorrenza nel mercato unico, mentre tutte le altre modifiche saranno gestite esclusivamente a livello nazionale evitando il doppio passaggio che rallenta ogni procedura di modifica. La riduzione dei dossier gestiti a livello dell’UE rende pertanto superfluo il coinvolgimento dell’EUIPO in tali procedure, il cui ruolo sarà limitato ad un mero supporto consultivo su questioni amministrative e al contributo sulla tutela e promozione delle IG con lo sviluppo di un registro europeo on-line delle Indicazioni Geografiche.

È stata inserita la richiesta di elaborazione da parte dei Consorzi, inizialmente su base volontaria, di un rapporto di sostenibilità che spieghi ciò che svolgono in termini di sostenibilità ambientale, economica, sociale e di rispetto del benessere animale. Eliminata anche la delega alla Commissione di definire tramite le norme di sostenibilità in diversi settori e i criteri per il riconoscimento di quelle esistenti, che andrebbe contro la tutela delle specificità delle singole filiere. Infine, per garantire una maggiore trasparenza verso il consumatore è stato inserito l’obbligo di indicare sull’etichetta di qualsiasi prodotto IG il nome del produttore.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a fine aprile.

ETICHETTATURA

Raggiunto l’accordo Parlamento-Consiglio UE per migliorare l’informazione dei consumatori su miele, confetture e succhi di frutta

La presidenza belga del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per migliorare gli obblighi relativi all’informazione dei consumatori per quanto riguarda miele, confetture, succhi di frutta e latte disidratato. L’accordo riguarda quattro delle cosiddette “direttive sulla colazione” e, una volta formalmente adottato, aggiornerà le norme relative alla composizione, all’etichettatura e alla denominazione di alcuni prodotti alimentari. Le direttive aggiornate mirano a promuovere il passaggio a regimi alimentari più sani, aiutare i consumatori a operare scelte informate e garantire la trasparenza riguardo all’origine dei prodotti.

In relazione al miele, i paesi di origine dovranno essere indicati in ordine decrescente, in base al peso. L’etichetta indicherà anche la percentuale rappresentata da ciascun paese nella miscela, migliorando così la trasparenza per i consumatori. Gli Stati membri potranno decidere che l’obbligo di indicare la percentuale sull’etichetta si applichi solo ai quattro tassi più alti, purché questi rappresentino più del 50% del peso della miscela. In caso di confezioni di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei paesi di origine potranno essere sostituiti da codici ISO di due lettere.

Sul fronte succhi di frutta, il testo concordato in via provvisoria prevede anche l’aggiunta di tre nuove categorie: “succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, “succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri” e “succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”. Inoltre, gli operatori saranno autorizzati a utilizzare l’indicazione “i succhi di frutta contengono naturalmente zuccheri”, garantendo così una migliore informazione dei consumatori sui prodotti che consumano.

Per le confetture sarà invece aumentato il contenuto minimo di frutta (100 g/kg in più per le confetture e 50 g/kg in più per le confetture extra), garantendo nel contempo una distinzione significativa tra le due categorie: 450 g come regola generale per la confettura e 500 g come regola generale per la confettura extra.

PAC

La Commissione concede l’esenzione parziale delle norme PAC sui terreni a riposo

La Commissione europea ha adottato ufficialmente il regolamento che concede agli agricoltori europei un’esenzione parziale dalle norme PAC che li obbligano a mantenere delle aree non produttive. La proposta è stata presentata dalla Commissione il 31 gennaio ed è stata in seguito discussa con gli Stati membri. Il regolamento, in vigore dal 14 febbraio, si applica retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio per un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2024. L’esenzione parziale tiene conto di diverse richieste di maggiore flessibilità presentate dagli Stati membri per rispondere meglio alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell’UE.

In base a quanto stabilito dalla Commissione, gli agricoltori dell’UE che coltivano colture azotofissatrici (quali lenticchie, piselli o fave) e/o colture intercalari senza l’utilizzo di prodotti fitosanitari sul 4% dei loro terreni saranno considerati comunque conformi al cosiddetto requisito BCAA 8. Sarà comunque possibile scegliere di continuare a soddisfare il requisito lasciando a riposo o mantenendo elementi improduttivi (quali siepi o alberi) sul 4% dei terreni. Inoltre, il provvedimento consente agli Stati membri di modificare i loro eco-schemi a sostegno delle zone non produttive per tenere conto di questo scenario alternativo nell’ambito della condizionalità BCAA 8. Una semplice notifica alla Commissione europea sarà sufficiente per aggiornare immediatamente gli eco-schemi interessati.

INNOVAZIONE

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulle nuove tecniche genomiche

Il Parlamento europeo ha adottato il suo mandato per i negoziati con i governi UE sulla proposta della Commissione relativa alle nuove tecniche genomiche (NGT) con 307 voti favorevoli, 263 contrari e 41 astensioni. L’obiettivo delle norme è rendere il sistema alimentare più sostenibile e resiliente sviluppando varietà vegetali migliorate, che siano resistenti al cambiamento climatico e ai parassiti e che diano rese più elevate o che richiedano meno fertilizzanti e pesticidi. Attualmente, tutte le piante ottenute con le NGT sono soggette alle stesse regole degli organismi geneticamente modificati (OGM). I deputati hanno sostenuto la proposta di prevedere due diverse categorie e due normative distinte. Quelle considerate prodotte con modifiche genetiche equivalenti a quelle delle piante convenzionali (piante NGT di categoria 1) sarebbero esentate dalla maggior parte dei requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione UE sugli OGM, requisiti che invece si applicherebbero alle piante NGT di categoria 2. L’Europarlamento vuole invece mantenere l’etichettatura obbligatoria dei prodotti derivati dalle piante sia NGT 1 che NGT 2. I parlamentari concordano inoltre sul fatto che tutte le piante NGT dovrebbero continuare ad essere vietate nella produzione biologica, in quanto la loro compatibilità richiede un esame più approfondito e chiedono alla Commissione di presentare una relazione sulla percezione delle nuove tecniche da parte di consumatori e produttori, 7 anni dopo l’entrata in vigore.

Per quanto riguarda le piante NGT di categoria 1, i deputati vogliono emendare l’entità e il numero di modifiche genetiche necessarie affinché una pianta NGT sia considerata equivalente a una pianta ottenuta con tecniche convenzionali. Per garantire trasparenza, i deputati concordano sulla necessità di creare un elenco pubblico online di tutte le piante NGT 1. Per le piante di categoria NGT 2, vogliono invece mantenere la maggior parte dei requisiti della legislazione sugli OGM, che è tra le più rigorose al mondo, tra cui la procedura di autorizzazione.

Per incentivarne la diffusione, il Parlamento propone di accelerare la procedura di valutazione del rischio per quelle piante NGT 2 che dovrebbero contribuire a un sistema agroalimentare più sostenibile, ma sottolineano che il cosiddetto principio di precauzione va comunque rispettato.

La posizione prevede il divieto assoluto di brevettare le piante NGT (entrambe le categorie), il materiale vegetale, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche dei processi in esse contenute, per evitare incertezze giuridiche, aumento dei costi e nuove dipendenze per agricoltori e allevatori. Chiesta inoltre, entro giugno 2025, una relazione che analizzi l’impatto dei brevetti sull’accesso dei selezionatori e degli agricoltori a vario materiale riproduttivo vegetale, e una proposta legislativa per aggiornare di conseguenza le norme UE in materia di diritti di proprietà intellettuale.

SOSTENIBILITÀ

L’UE fissa gli obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2040

La Commissione ha pubblicato una valutazione d’impatto dettagliata sui possibili percorsi per raggiungere l’obiettivo concordato di rendere l’Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050. Sulla base di tale valutazione d’impatto, la Commissione raccomanda una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90 % entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, avviando una discussione con tutte le parti interessate. Una proposta legislativa sarà presentata dalla prossima Commissione, dopo le elezioni europee, e concordata con il Parlamento europeo e gli Stati membri, come previsto dalla normativa dell’UE sul clima. La raccomandazione è in linea con il parere del Comitato Consultivo Scientifico Europeo sui cambiamenti climatici (ESABCC) e con gli impegni assunti dall’UE nel quadro dell’accordo di Parigi e stabilisce una serie di condizioni politiche favorevoli che sono necessarie per raggiungere l’obiettivo del 90%. Esse comprendono la piena attuazione del quadro concordato per il 2030, garantendo la competitività dell’industria europea, una maggiore attenzione a una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, condizioni di parità con i partner internazionali e un dialogo strategico sul quadro post-2030, anche con l’industria e il settore agricolo.

La fissazione di un obiettivo climatico per il 2040 aiuterà l’industria, gli investitori, i cittadini e i governi europei a prendere decisioni in questo decennio che manterranno l’UE sulla buona strada per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Invierà segnali importanti su come investire e pianificare efficacemente a lungo termine, riducendo al minimo i rischi di attivi non recuperabili. Con questa pianificazione lungimirante è possibile plasmare una società prospera, competitiva ed equa, decarbonizzare l’industria e i sistemi energetici dell’UE e garantire che l’Europa sia una delle principali destinazioni di investimento, con posti di lavoro stabili e adeguati alle esigenze future. Rafforzerà inoltre la resilienza dell’Europa contro le crisi future e, in particolare, rafforzerà l’indipendenza energetica dell’UE dalle importazioni di combustibili fossili, che nel 2022 rappresentavano oltre il 4 % del PIL in quanto abbiamo affrontato le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. I costi e gli impatti umani dei cambiamenti climatici sono sempre più elevati e visibili. Il conseguimento di una riduzione delle emissioni del 90 % entro il 2040 richiederà il soddisfacimento di una serie di condizioni abilitanti. Il punto di partenza è la piena attuazione della legislazione vigente per ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030. Anche il settore agricolo può svolgere un ruolo nella transizione, garantendo nel contempo una produzione alimentare sufficiente in Europa e redditi equi e fornendo altri servizi essenziali, come il rafforzamento della capacità dei suoli e delle foreste di immagazzinare più carbonio. Un dialogo globale con l’industria alimentare in senso lato, anche al di fuori dell’azienda agricola, è fondamentale per il successo in questo settore e per lo sviluppo di pratiche e modelli imprenditoriali sostenibili.

Le commissioni Mercato interno e Ambiente adottano la loro posizione sulle regole relative alle dichiarazioni di marketing ambientale.

Nel contesto della Direttiva Green Claims, che integra il divieto di greenwashing già approvato dall’UE, i deputati delle Commissione Mercato interno e Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare concordano con la Commissione che le aziende dovrebbero sottoporre all’approvazione eventuali future dichiarazioni di marketing ambientale prima di utilizzarle. Secondo il testo adottato, le richieste verrebbero valutate da verificatori accreditati entro 30 giorni. Le aziende che infrangono le regole possono essere escluse dagli appalti, perdere i propri ricavi e rischiare una multa pari almeno al 4% del fatturato annuo.

La Commissione dovrebbe stilare un elenco di indicazioni e prodotti meno complessi che potrebbero beneficiare di una verifica più rapida o più semplice. Dovrebbe inoltre decidere se le dichiarazioni ecologiche sui prodotti contenenti sostanze pericolose debbano rimanere possibili. I deputati hanno inoltre concordato che le microimprese dovrebbero essere escluse dai nuovi obblighi e che le PMI dovrebbero avere un anno in più prima di applicare le regole.

I deputati hanno confermato il recente divieto dell’UE sulle dichiarazioni ecologiche basate esclusivamente sui cosiddetti sistemi di compensazione del carbonio. Ora specificano che le aziende potrebbero ancora menzionare sistemi di compensazione se hanno già ridotto il più possibile le loro emissioni e utilizzare questi sistemi solo per le emissioni residue. I crediti di carbonio degli schemi devono però essere certificati, come stabilito nel Carbon Removals Certification Framework.

Norme speciali si applicherebbero alle affermazioni comparative (vale a dire annunci che mettono a confronto due prodotti diversi), anche nel caso in cui i due prodotti siano fabbricati dallo stesso produttore. Tra le altre disposizioni, le aziende dovrebbero dimostrare di aver utilizzato gli stessi metodi per confrontare aspetti rilevanti dei prodotti. Inoltre, le affermazioni secondo cui i prodotti sono stati migliorati non possono basarsi su dati risalenti a più di cinque anni fa.

La Direttiva Green Claims stabilisce che tipo di informazioni le aziende dovranno fornire per giustificare in futuro le loro affermazioni di marketing ambientale. Crea inoltre un quadro e scadenze per la verifica delle prove e l’approvazione delle richieste e specifica cosa succede alle aziende che infrangono la legge. Il dossier sarà seguito dal nuovo Parlamento dopo le elezioni europee del 6-9 giugno.

Accordo Parlamento-Consiglio sul primo schema di certificazione volontaria UE per la cattura del carbonio

Il 19 febbraio, i rappresentanti del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un nuovo quadro di certificazione volontaria per la rimozione del carbonio nell’UE.

L’accordo estende l’ambito del regolamento alle riduzioni delle emissioni dal suolo e mantiene una definizione aperta delle rimozioni del carbonio, in linea con quella utilizzata dal Panel Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC) delle Nazioni Unite. L’accordo provvisorio mantiene l’esigenza espressa nella proposta della Commissione che le attività di rimozione del carbonio soddisfino quattro criteri generali per essere certificate: quantificazione, addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità. Il regolamento stabilisce inoltre chiare obbligazioni di monitoraggio e regole di responsabilità per gli operatori. Gli europarlamentari hanno concordato di distinguere tra il periodo di attività e il periodo di monitoraggio (che copre sempre almeno il periodo di attività) e hanno chiarito che gli operatori sono responsabili di affrontare eventuali casi di inversione (cioè il rilascio di CO2 nell’atmosfera) derivanti da un’attività di rimozione del carbonio durante il periodo di monitoraggio.

Raggiunto l’accordo Parlamento-Consiglio per migliorare la qualità dell’aria

I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su nuove misure per garantire che la qualità dell’aria nell’UE non sia dannosa per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità con l’obiettivo di eliminare l’inquinamento atmosferico entro il 2050. Le nuove norme stabiliscono limiti e valori obiettivo più severi per il 2030, rispetto alle norme attuali, per diversi inquinanti tra cui il particolato (PM2,5, PM10), NO2 (biossido di azoto) e SO2 (biossido di zolfo). I colegislatori hanno convenuto di rendere comparabili, chiari e accessibili al pubblico gli indici di qualità dell’aria attualmente frammentati in tutta l’UE. Questi indici forniranno anche informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e sui rischi per la salute associati a ciascun inquinante, comprese informazioni su misura per i gruppi vulnerabili come richiesto dal Parlamento.

SPRECHI ALIMENTARI

La ComEnvi adotta la posizione sulla proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti

La Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione sulla proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, con 72 voti favorevoli, nessuno contrario e tre astensioni. Si chiede di aumentare gli obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti proposti dalla Commissione ad almeno il 20% nella trasformazione e produzione alimentare (invece del 10%) e al 40% pro capite nella vendita al dettaglio, nei ristoranti, nei servizi di ristorazione e nelle famiglie (invece del 30%), rispetto alla media annuale generata tra il 2020 e il 2022. I paesi dell’UE dovrebbero garantire che questi obiettivi siano raggiunti a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030.

I deputati vogliono inoltre che la Commissione valuti la possibilità e presenti proposte legislative adeguate per introdurre obiettivi più elevati per il 2035 (almeno 30% e 50% rispettivamente).

SEMPLIFICAZIONE

La Commissione europea presenta opzioni di semplificazione per gli agricoltori dell’UE

La Commissione europea ha inviato alla presidenza belga un documento in cui delinea le prime possibili azioni per contribuire a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle spalle degli agricoltori. Il documento elenca una serie di azioni a breve e medio termine che possono essere intraprese per raggiungere la semplificazione. Queste tengono conto dei contributi delle amministrazioni nazionali, delle principali organizzazioni agricole dell’UE e della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo. La Commissione propone misure a breve e medio termine che potrebbero portare sollievo sia agli agricoltori che alle amministrazioni nazionali, che rappresentano il primo punto di contatto per gli agricoltori e sono responsabili della gestione e del pagamento dei fondi UE.

In primo luogo, propone di semplificare alcuni dei requisiti di condizionalità a cui gli agricoltori dell’UE devono conformarsi. L’ insieme di standard di base, denominati BCAA (buone condizioni agricole e ambientali), che tutti gli agricoltori devono rispettare per ricevere il sostegno della PAC si è rivelato difficile da implementare in determinate circostanze. La Commissione è già intervenuta concedendo per il 2024 un’esenzione parziale alle norme sui terreni incolti, le cosiddette BCAA 8. Ora propone di modificare le disposizioni sulla prima norma (BCAA 1), che impone l’obbligo di mantenere le superfici di prati permanenti nell’UE stabile dall’anno di riferimento 2018. In base a questo requisito, agli ex allevatori con grandi prati costretti a passare alla produzione di seminativi a causa di turbative del mercato nel settore della carne e dei latticini potrebbe essere chiesto di riconvertire i loro seminativi in ​​prati permanenti. Tale obbligo potrebbe comportare una perdita di reddito per gli agricoltori interessati. In secondo luogo, la Commissione propone di semplificare la metodologia per alcuni controlli, con l’obiettivo di ridurre fino al 50% il numero di visite in azienda da parte delle amministrazioni nazionali. Propone altresì di chiarire l’uso del concetto di forza maggiore e circostanze eccezionali. Questo concetto giuridico consente agli agricoltori che non possono soddisfare tutti i requisiti della PAC a causa di eventi eccezionali e imprevedibili al di fuori del loro controllo (come in caso di grave siccità o inondazioni) di non vedersi imporre sanzioni. Questo chiarimento aiuterà le amministrazioni nazionali nell’applicazione di questa disposizione e ne garantirà l’applicazione uniforme in tutta l’Unione. Infine, menziona anche ulteriori misure a medio termine che potrebbero alleggerire gli oneri per gli agricoltori, in particolare quelli più piccoli, e potrebbe prendere in considerazione la proposta di modifiche in tal senso ai regolamenti di base della PAC concordati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2021.

PUBBLICAZIONI IG

Italia

  • Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della DOP “Garda
  • Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare dell’IGP “Castagna Cuneo
  • Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare dell’IGP “Mela Rossa Cuneo

Bulgaria

Cipro

Norvegia

  • Pubblicazione di una domanda di registrazione dell’IGP “Lofotlam

Portogallo

Spagna

Svezia

IG EXTRA UE

Turchia

Pakistan

  • Pubblicazione di una domanda di registrazione dell’IGP “Basmati

DA LEGGERE

  • Indice FAO dei prezzi alimentari di febbraio: sono in calo dello 0,7% rispetto a gennaio e del 10,5% rispetto ad un anno fa i prezzi internazionali dei prodotti alimentari. Dall’ultimo Indice FAO si rileva la riduzione delle quotazioni di cereali (-5%) e oli vegetali (-1,3%). In crescita, invece, i prezzi dello zucchero (+3,2%), della carne (+1,8%) e dei prodotti lattiero-caseari (+1,1%). Approfondisci
Attività finanziata con il contributo Masaf D.M. n. 250758 del 15 maggio 2023.