PRODOTTI DOP IGP: MODIFICATO IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
La Legge n. 102 del 24 luglio 2023 rafforza la protezione delle Indicazioni Geografiche introducendo il divieto di registrazione per marchi evocativi, usurpativi e imitativi di DOP IGP, anche per prodotti e/o servizi differenti dal prodotto tutelato
IN SINTESI
- Divieto di registrazione per marchi evocativi, usurpativi o imitativi di prodotti DOP IGP, anche per prodotti e/o servizi differenti dal prodotto DOP IGP tutelato
- Parere vincolante del MASAF su marchi che contengono denominazioni geografiche
- Parere vincolante del MASAF su registrazione marchio per accertare possibile evocazione, usurpazione o imitazione di prodotti DOP IGP
- Possibilità per i Consorzi di tutela di presentare procedura di opposizione o azione di nullità dinanzi all’UIBM
- MASAF autorità competente a tutelare i diritti delle DOP IGP quando non esiste Consorzio di tutela riconosciuto
IL CODICE
Il Codice della Proprietà Industriale è stato emanato con D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, introducendo una disciplina omogenea, strutturata e in grado di raccogliere tutte le varie fonti normative in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Il Codice tutela anche i prodotti agroalimentari di qualità, in quanto l’art. 1 prevede che “l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali”.
L’art. 29 sancisce la protezione per le “indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione“.
L’art. 30 dispone invece il “divieto, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, dell’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica“.
IL RAPPORTO TRA MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE
La coesistenza tra DOP IGP e marchi privatistici è un problema che caratterizza il sistema dei regimi di qualità. Tale criticità è stata enfatizzata dalla proliferazione di marchi collettivi geografici come, ad esempio, i marchi regionali.
I prodotti DOP IGP, però, oltre a svolgere la funzione di garanzia della qualità, ricoprono l’importante ruolo di indicatori e garanti dell’origine del prodotto. A differenza dei marchi, le DOP IGP realizzano e comunicano un legame nettamente più intenso con il territorio e di rado il loro riconoscimento può essere richiesto da una singola persona fisica o giuridica.
Spesso, però, si è instaurato un fenomeno di appropriazione, all’interno dei marchi, dei nomi qualificanti una Denominazione di Origine Protetta o un’Indicazione Geografica Protetta. Molti operatori agroalimentari procedono infatti a registrare il nome dell’impresa con accanto quello della DOP IGP.
Emerge così la centralità dell’elemento geografico quale valore aggiunto nella competizione sul mercato agroalimentare. Il quid pluris del nome geografico è, pertanto, capace di attribuire al prodotto un vantaggio competitivo evocando elementi ambientali, storici e culturali capaci di determinare un potere distintivo.
DIFFERENZE
DOP IGP
- Fonte legislativa
- Nome Socialmente affermato
- Aperta a tutti gli operatori
- Non possono diventare generiche
- Protezione d’ufficio assoluta
- Nessun limite di registrazione anche in caso di marchio anteriore
MARCHI
- Fonte privatistica
- Carattere di novità del segno registrato
- Diritto d’uso esclusivo del titolare
- Decadenza per volgarizzazione
- Possibile uso nome geografico in funzione descrittiva
- Divieto di registrazione marchio simile/uguale a DOP IGP
LA RIFORMA DEL SISTEMA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Nell’ambito della riforma sul Sistema della Proprietà Industriale, prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Consiglio dei Ministri ha deliberato un disegno di legge recante modifiche al Codice della Proprietà Industriale, assegnato poi alla IX Commissione del Senato della Repubblica in sede redigente. La riforma si pone in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea il 25 novembre 2020.
La riforma ha previsto, tra le tante, il rafforza,mento della tutela delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette alimentari dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, e, in particolare di quelle prive di un Consorzio di tutela riconosciuto.
L’introduzione del divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche protette e denominazioni di origine protette, novellando l’art. 14 del Codice della Proprietà Industriale, deriva dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, l’articolo 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, l’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 251/2014 e l’articolo 39 del Regolamento (UE) 2019/78.
Questi regolamenti individuano, infatti, le casistiche nelle quali i prodotti DOP IGP sono protetti da episodi di evocazione, usurpazione ed imitazione. Inoltre, le disposizioni vanno lette alla luce delle diverse sentenze della Corte di Giustizia, fino ad arrivare alla Sentenza C-783/19 (Champagne), che estende la protezione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette anche ai servizi.
LA LEGGE N. 102/2023
Il 23 agosto 2023 è entrata in vigore la Legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale di cui al D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
La nuova legge ha introdotto diverse norme che rafforzano la tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).
ARTICOLO 1
Introduce il divieto di registrazione come marchi per i segni evocativi, usurpativi o imitativi di Indicazioni Geografiche e di Denominazioni di Origine Protetta in base alla normativa statale o dell’UE, inclusi gli accordi internazionali, anche per prodotti e/o servizi differenti dal prodotto oggetto di tutela
ARTICOLO 14
- Per i marchi relativi a prodotti agricoli e agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, introduce l’obbligo per l’UIBM di trasmettere l’esemplare del marchio al MASAF, che esprime il proprio parere vincolante entro 20 giorni
- Prevede che il MASAF esprima parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di prodotti DOP IGP
ARTICOLO 15
Estende la legittimazione per i Consorzi di tutela o, in assenza di questi, per il Masaf a presentare procedura di opposizione nonché azioni di nullità dinanzi all’UIBM
IL RUOLO DI ORIGIN ITALIA
Origin Italia ha sostenuto a gran voce una maggiore protezione per i prodotti DOP IGP, i quali convivono quotidianamente con casi di evocazione, usurpazione e imitazione.
Il lavoro di Origin Italia è stato determinante per l’introduzione di norme che rafforzano la tutela dei prodotti DOP IGP.
Origin Italia ha evidenziato le esigenze dei Consorzi di tutela dinanzi al Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), in qualità di membro permanente dei Gruppi di Lavoro “Legislativo” e “Prevenzione“.
Origin Italia ha seguito l’iter di approvazione della Legge che sancisce maggiore tutela per i prodotti DOP IGP, interloquendo con i decisori politici e proponendo soluzioni normative.