Bollettino informativo – Luglio 2024
ISTITUZIONI UE
L’Ungheria ha assunto la presidenza del Consiglio UE
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 l’Ungheria sarà alla guida del Consiglio dell’Unione Europea. “Make Europe Great Again” è il motto scelto, che si riferisce sia a una presidenza attiva e proattiva sia al fatto che gli Stati membri sono più forti insieme che separatamente. Simboleggia anche la percezione che l’Europa può diventare un attore globale indipendente.
Tra le sette priorità generali della presidenza ungherese figura una politica agricola dell’UE incentrata sugli agricoltori. Questo obiettivo è strettamente connesso ad altre due priorità trasversali della presidenza, vale a dire la competitività e la risposta alle sfide demografiche.
La presidenza ungherese si concentrerà sulla garanzia di un futuro dell’agricoltura competitivo, resistente alle crisi, sostenibile, favorevole agli agricoltori e basato sulla conoscenza. Nel prossimo semestre intende incoraggiare il Consiglio “Agricoltura e pesca” a sfruttare il periodo di transizione istituzionale e a fornire orientamenti alla nuova Commissione nella formulazione delle norme della politica agricola dell’UE per il periodo successivo al 2027.
Inoltre, la promozione dell’agricoltura sostenibile è una priorità fondamentale della presidenza, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra gli obiettivi strategici del Green Deal europeo, la stabilizzazione dei mercati agricoli e un tenore di vita dignitoso per gli agricoltori.
Nominati i membri della ComAgri e della ComEnvi del Parlamento europeo
Sono stati annunciati in plenaria i nomi degli europarlamentari che siederanno in ciascuna commissione e sottocommissione del Parlamento nella decima legislatura.
La Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) è composta da 90 membri, due in più rispetto alla scorsa legislatura, diventando una delle due commissioni (insieme a quella per l’industria, ricerca ed energia – ITRE) con più membri in assoluto. Anche la Commissione agricoltura e sviluppo rurale (AGRI) ha guadagnato un membro rispetto alla scorsa legislatura, arrivando a quota 49. I membri italiani della ComAgri sono: Salvatore De Meo (EPP), Herbert Dorfmann (PPE), Stefano Bonaccini (S&D), Camilla Laureti (S&D), Dario Nardella (S&D), Carlo Fidanza (ECR), Sergio Berlato (ECR), Cristina Guarda (Verts/ALE), Raffaele Stancanelli (PfE). Eletta Presidente Veronika Vrecionovà, mentre i Vicepresidenti saranno Daniel Buda, Eric Sargiacomo e Norbert Lins.
Per quanto riguarda la ComEnvi, i membri italiani sono: Antonio Decaro (S&D), Pietro Fiocchi (ECR), Annalisa Corrado (S&D), Ignazio Roberto Marino (Verts/ALE), Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (PfE), Michele Picaro (ECR), Nicola Procaccini (ECR), Massimiliano Salini (PPE), Silvia Sardone (PfE), Flavio Tosi (PPE). Decaro e Fiocchi sono stati inoltre eletti, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente.
PROMOZIONE
Il budget per la promozione agroalimentare rischia di essere dimezzato
Durante il Consiglio Agrifish del 15 luglio, i Ministri hanno discusso sulla proposta della Commissione europea di tagliare a 92 milioni di euro, rispetto ai 185,9 del 2024, il plafond europeo destinato alla promozione dei prodotti agroalimentari per l’anno 2025. La riduzione comporterà un taglio totale delle risorse per i programmi multipli e le iniziative intraprese dalla Commissione, riservando i contributi disponibili ai soli programmi semplici. Il taglio di tale budget è dovuto alla decisione dei leader europei di riassegnare il bilancio dell’UE a nuove priorità come, ad esempio, la guerra in Ucraina. La DG AGRI ha sottolineato che se durante i negoziati di trilogo sulla revisione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 si renderà disponibile un budget aggiuntivo per i programmi multipli e/o per le iniziative proprie e/o per altre azioni o spese, verrà proposta una modifica del Programma di Lavoro Annuale 2025 da adottare di conseguenza. In merito al Programma 2025, è stato proposto di aumentare i fondi disponibili per la promozione delle IG da 7 a 9 milioni di euro e per i programmi “altri Paesi terzi” da 15,3 a 17,3 milioni di euro, mentre il biologico dovrebbe subire un taglio di 4 milioni di euro. Il 30 settembre si terrà una discussione del Comitato OCM sulla proposta di della Commissione, che sarà votata il 24 ottobre.
ETICHETTATURA
Indicazione del Paese di origine al centro del dibattito del Consiglio Agrifish
Durante l’ultimo Consiglio Agrifish le delegazioni tedesca e austriaca, sostenute da Estonia, Finlandia, Francia e Portogallo, hanno aggiunto all’ordine del giorno un punto sull’etichettatura del Paese d’origine per i prodotti alimentari. Hanno chiesto di estendere l’etichettatura obbligatoria armonizzata, oggi limitata ad alcuni alimenti come miele, determinate carni e olio di oliva, ad altri prodotti per garantire una maggiore trasparenza e sostenibilità. La richiesta indirizzata alla Commissione europea di adottare rapidamente una proposta legislativa per l’estensione di tale obbligo ha ricevuto il sostegno di numerose delegazioni, alcune riserve in merito sono state poste dal Lussemburgo e dalla Danimarca mentre altri Paesi hanno chiesto una valutazione d’impatto.
Il Portogallo boccia il Nutri-score
In Portogallo è entrato in vigore un decreto sull’etichettatura semplificata degli alimenti che annulla un precedente provvedimento che aveva istituito il Nutri-score quale sistema di etichettatura nutrizionale fronte pacco. Il nuovo decreto stabilisce invece che l’adozione di qualsiasi sistema di etichettatura nutrizionale semplificata, il quale è facoltativo e volontario per gli operatori economici, deve tener conto di modelli adatti ai prodotti alimentari portoghesi, attribuendo al governo, e in particolare alla Direzione Generale per gli Alimenti e la Veterinaria (Dgav) la competenza in materia. La stessa Dgav, a seguito di uno studio che ha testato l’algoritmo su cui si basa il sistema di etichettatura semplificato Nutri-score, ha espresso riserve in quanto i risultati non erano coerenti con le raccomandazioni dietetiche. Il nuovo testo di legge lo definisce come un sistema di etichettatura che conduce a classificazioni confuse e senza considerare il modello dei prodotti alimentari portoghesi.
Via libera al nuovo Regolamento sull’etichettatura dei fertilizzanti
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato un nuovo regolamento riguardante l’etichettatura dei prodotti fertilizzanti, che va ad aggiornare quello attualmente in vigore (regolamento (UE) 2019/1009). Il regolamento promuove l’uso dell’etichettatura digitale per ridurre i costi, gli oneri burocratici e l’impronta ambientale dei produttori. Le etichette digitali avranno una durata di almeno 10 anni dall’immissione di un prodotto sul mercato. Garantisce inoltre la disponibilità di informazioni in formato fisico per proteggere i consumatori vulnerabili o le persone con competenze digitali limitate. Le etichette digitali saranno proposte anche per i prodotti venduti sfusi, purché le informazioni necessarie siano esposte anche in formato fisico in un luogo visibile presso il punto vendita. Alla Commissione sarà conferito il potere di aggiornare, mediante atti delegati, le prescrizioni generali in materia di etichettatura digitale.
In seguito all’approvazione della posizione del Parlamento europeo da parte del Consiglio, l’atto legislativo è adottato. Dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore tre giorni dopo.
SOSTENIBILITÀ
La nuova legislazione dà il via libera all’Ecolabel UE
Il marchio Ecolabel UE si prepara a ricevere un importante impulso grazie alla nuova e futura legislazione che sottolinea il ruolo del marchio nel sostenere la transizione verde dell’UE. Il marchio Ecolabel UE sarà supportato da tre atti legislativi che creeranno un quadro completo per dare più libertà di scelta ai consumatori e garantire prodotti più sostenibili sul mercato dell’UE.
La Direttiva recentemente adottata al fine di dare potere ai consumatori per la transizione verde proibisce l’uso di etichette di sostenibilità che non siano basate su uno schema di certificazione o non istituite da autorità pubbliche. Inoltre, proibisce le dichiarazioni ambientali generiche, come “rispettoso dell’ambiente”, “verde”, “ecologico”, a meno che non vengano dimostrate eccellenti prestazioni ambientali tramite l’Ecolabel UE o uno schema di etichettatura istituito da autorità pubbliche.
La proposta di direttiva sulle dichiarazioni verdi integrerà questa legislazione attraverso requisiti aggiuntivi su come le dichiarazioni verdi dovrebbero essere comunicate e comprovate, e disposizioni specifiche sulle etichette ambientali. L’Ecolabel UE è esente da questa legislazione perché è già coperto dalla legge UE ed è quindi un’etichetta ecologica sicura in cui l’industria può investire.
L’integrazione del marchio Ecolabel UE nel nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili rappresenta un’ulteriore importante dimostrazione di fiducia, in quanto il marchio Ecolabel UE potrebbe fungere da prova di conformità ai requisiti di progettazione ecocompatibile del regolamento, riducendo l’onere per i produttori.
Il Consiglio ha adottato la sua posizione sulla Direttiva Greenwashing
Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la sua posizione in merito alla direttiva sulle asserzioni ambientali, che mira a combattere il greenwashing e ad aiutare i consumatori a prendere decisioni realmente più ecologiche quando acquistano prodotti o usano servizi. La nuova proposta riguarda specificamente le asserzioni ambientali esplicite e i marchi ambientali che le imprese usano volontariamente quando commercializzano la propria condotta ecologica e che riguardano gli impatti, gli aspetti o le prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista. Si applica anche ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti e futuri, sia pubblici che privati. L’orientamento generale opera una distinzione tra asserzione ambientale esplicita e marchio ambientale, al fine di specificare chiaramente gli obblighi applicabili a ciascuno di essi, compresi i requisiti applicabili a entrambi. Secondo il Consiglio, le imprese dovrebbero tener conto di criteri chiari e delle più recenti prove scientifiche per attestare le proprie asserzioni e i propri marchi. Inoltre, le asserzioni e i marchi ambientali dovrebbero essere chiari e di facile comprensione e fare un riferimento specifico alle caratteristiche ambientali che contemplano (quali la durabilità, la riciclabilità o la biodiversità).
L’orientamento generale mantiene il principio fondamentale della verifica ex ante delle asserzioni ambientali esplicite e dei marchi ambientali, come previsto dalla proposta della Commissione. Ciò significa che qualsiasi asserzione ambientale dovrebbe essere verificata da esperti terzi indipendenti prima di essere pubblicata. Al tempo stesso, introduce una procedura semplificata per esentare alcuni tipi di asserzioni ambientali esplicite dalla verifica da parte di terzi: le imprese ammissibili dovrebbero dimostrare la loro conformità alle nuove norme compilando un documento tecnico, che deve essere completato prima che l’asserzione sia resa pubblica.
Le microimprese, per quanto anch’esse soggette a verifica secondo l’orientamento generale, avranno 14 mesi supplementari rispetto ad altre imprese per conformarsi a tali norme. Sono state previste ulteriori misure di sostegno per assistere le PMI, comprese le microimprese, durante l’intera procedura, tra cui orientamenti e strumenti nonché misure supplementari per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori, come anche sostegno finanziario e formazione.
I ministri hanno convenuto sulla possibilità di istituire nuovi sistemi e di esentare dalla verifica da parte di terzi quelli disciplinati dal diritto dell’UE o nazionale, a condizione che soddisfino le prescrizioni dell’Unione Europea sotto il profilo sia procedurale che sostanziale. Secondo l’orientamento generale, i sistemi di etichettatura ambientale EN ISO 14024 di tipo I saranno esentati da verifica, se riconosciuti ufficialmente negli Stati membri e conformi alle nuove norme. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro sarebbe sufficiente per l’intero mercato dell’UE.
L’orientamento generale include, tra l’altro, l’obbligo di fornire informazioni sul tipo e sulla quantità dei crediti di carbonio e sul fatto che siano permanenti o temporanei e opera inoltre una distinzione tra asserzioni di contributo (crediti di carbonio per contribuire all’azione per il clima) e asserzioni di compensazione (crediti di carbonio per compensare una quota di emissione). Nelle asserzioni di compensazione, le imprese devono dimostrare un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette e mostrare progressi nella decarbonizzazione, nonché la percentuale delle emissioni totali di gas a effetto serra che sono state compensate.
L’orientamento generale del Consiglio servirà di base per i negoziati con il Parlamento europeo sulla forma definitiva della direttiva, che dovrebbero iniziare durante il nuovo ciclo legislativo.
Il Consiglio ha adottato la sua posizione sulla revisione della Direttiva rifiuti
Il Consiglio dell’UE ha adottato la sua posizione sulla revisione mirata della direttiva quadro sui rifiuti, con particolare attenzione ai rifiuti alimentari e tessili. La proposta di direttiva fissa obiettivi vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari entro il 2030:
- 10 % nella trasformazione e nella fabbricazione;
- 30 % pro capite nel commercio al dettaglio, nei ristoranti, nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici.
L’orientamento generale concorda con gli obiettivi proposti dalla Commissione e prevede la possibilità di fissare obiettivi per gli alimenti commestibili entro il 31 dicembre 2027, quando la Commissione riesaminerà gli obiettivi per il 2030. Gli obiettivi in materia di riduzione dei rifiuti alimentari saranno calcolati rispetto alla quantità prodotta nel 2020, in quanto è stato il primo anno per il quale i dati sui rifiuti alimentari sono stati raccolti secondo un metodo armonizzato. Gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare un anno di riferimento precedente al 2020 se a livello nazionale erano in uso metodi adeguati di raccolta dei dati. Consente agli Stati membri di utilizzare come anni di riferimento anche il 2021, il 2022 o il 2023, in quanto i dati per il 2020 possono in alcuni casi non essere rappresentativi a causa della pandemia di COVID-19. I ministri hanno inoltre convenuto sulla necessità di sviluppare fattori di correzione al fine di tenere conto delle fluttuazioni del turismo e dei livelli di produzione nella trasformazione e fabbricazione dei prodotti alimentari in relazione all’anno di riferimento. L’orientamento generale del Consiglio consente alla presidenza di turno di avviare i colloqui con il Parlamento europeo sul testo definitivo, che si svolgeranno nell’ambito del nuovo ciclo legislativo. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione nel marzo 2024.
Via libera del Consiglio sul Regolamento sul ripristino della natura
Il Consiglio dell’UE ha adottato formalmente il regolamento, primo nel suo genere, sul ripristino della natura, che mira a mettere in atto misure volte a ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti specifici per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, terrestri e marini, di acqua dolce e urbani. Il regolamento mira a mitigare i cambiamenti climatici e gli effetti delle catastrofi naturali. Aiuterà l’UE a rispettare i suoi impegni internazionali in materia di ambiente e le nuove norme contribuiranno a ripristinare gli ecosistemi degradati in tutti gli habitat terrestri e marini degli Stati membri, a conseguire gli obiettivi generali dell’UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e a rafforzare la sicurezza alimentare.
Il regolamento impone agli Stati membri di definire e attuare misure volte a ripristinare congiuntamente, quale obiettivo dell’UE, almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell’UE entro il 2030. Riguarda una serie di ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, forestali, agricoli e urbani, comprendenti zone umide, formazione erbose, foreste, fiumi e laghi, nonché ecosistemi marini, inclusi praterie marine, banchi di spugne e banchi coralliferi.
Fino al 2030 gli Stati membri daranno priorità ai siti Natura 2000 quando attueranno le misure di ripristino.
Per quanto riguarda gli habitat considerati in cattive condizioni, elencati nel regolamento, gli Stati membri adotteranno misure volte a ripristinare:
- almeno il 30% entro il 2030
- almeno il 60% entro il 2040
- almeno il 90% entro il 2050 e a ripristinare la natura europea.
Per far fronte alla riduzione degli impollinatori, il regolamento introduce obblighi specifici che impongono misure intese a invertire il declino delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030. Inoltre, stabilisce obblighi specifici per i diversi tipi di ecosistema, fra cui terreni agricoli, foreste ed ecosistemi urbani. Gli Stati membri metteranno in atto misure volte a migliorare almeno due dei seguenti tre indicatori: popolazione di farfalle comuni, stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Fra le principali misure del nuovo regolamento rientrano anche l’aumento della popolazione di uccelli in habitat forestale e la garanzia che non vi siano perdite nette di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana fino alla fine del 2030.
In base alle nuove norme, gli Stati membri sono tenuti a elaborare in anticipo e a presentare alla Commissione piani nazionali di ripristino indicanti le modalità con cui intendono conseguire gli obiettivi. Devono inoltre a monitorare i progressi compiuti e a riferire in proposito, sulla base di indicatori di biodiversità a livello dell’UE.
ACCORDI COMMERCIALI
Il Consiglio ha adottato una decisione sull’Accordo UE-Kenya
È stata adottata dal Consiglio dell’Unione Europea una decisione relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato economico (APE) tra l’UE e il Kenya, che stimolerà gli scambi di merci e creerà nuove opportunità economiche, con una cooperazione mirata volta a rafforzare lo sviluppo economico del Kenya. Non appena entrerà in vigore, l’accordo garantirà a tutte le esportazioni provenienti dal Kenya (ad eccezione delle armi) l’accesso al mercato dell’UE in esenzione da dazi e contingenti, nonché l’apertura parziale e graduale del mercato kenyota alle importazioni provenienti dall’UE.
L’accordo comprende disposizioni vincolanti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, quali la protezione del clima e dell’ambiente e i diritti dei lavoratori, e un meccanismo trasparente di risoluzione delle controversie. Sarà l’accordo di partenariato economico più ambizioso che l’UE avrà con un paese in via di sviluppo per quanto riguarda le disposizioni in materia di sostenibilità. L’articolo 74 dell’Accordo prevede che le parti convengono di collaborare per individuare, riconoscere e registrare i prodotti che potrebbero essere protetti come indicazioni geografiche, e per qualunque altro intervento volto a proteggere i prodotti individuati. La cooperazione tra le due parti avrà ad oggetto lo sviluppo di politiche e quadri giuridici sulle indicazioni geografiche, la definizione di norme sulle indicazioni geografiche e l’elaborazione di un codice di buone pratiche per la definizione dei prodotti in relazione all’origine. Inoltre, garantirà sostegno alle organizzazioni e alle istituzioni locali nel coordinamento dei soggetti interessati locali in materia di indicazioni geografiche e conformità dei prodotti, sviluppo delle capacità di identificazione, registrazione, commercializzazione, tracciabilità e conformità sui prodotti protetti da indicazioni geografiche e sviluppo di qualunque altro settore di cooperazione che possa emergere in futuro nel presente ambito. L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
BENESSERE ANIMALE
L’Agenzia per la salute e la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro (ANSES) francese ha pubblicato delle linee guida per un nuovo sistema di etichettatura dei prodotti alimentari relativa al benessere degli animali che segue le orme del Nutri-Score. Nelle sue linee guida, l’Agenzia raccomanda l’adozione di un sistema che prevede cinque livelli di benessere, dal più alto (A) al più basso (E). Il livello E corrisponde esclusivamente al rispetto dei requisiti imposti dalla legislazione europea sul benessere degli animali durante l’allevamento, il trasporto e la macellazione. Il sistema proposto si basa su indicatori scientifici misurati direttamente sugli animali e non solo sulle loro condizioni di allevamento come fa la gran parte dei sistemi di etichettatura attualmente in uso. Gli esperti dell’ANSES hanno identificato i fattori che possono influenzare il benessere di un animale in ogni fase della sua vita: caratteristiche genetiche, metodi di allevamento, formazione dell’allevatore, stabulazione, alimentazione, riproduzione, trasporto e macellazione, nonché misure adottate per garantire una buona salute e limitare l’uso di pratiche dolorose. Per ciascun fattore, il gruppo di lavoro ha proposto un protocollo di valutazione basato su criteri scientifici con indicatori misurabili correlati e raccomandazioni per migliorare il benessere degli animali. Ad esempio, per quanto riguarda l’alimentazione, i criteri proposti sono che l’animale dovrebbe avere alimenti facilmente accessibili adatti alla sua specie ed età, ma anche che dovrebbe essere in grado di soddisfare le esigenze comportamentali legate all’attività di alimentazione, come il pascolo (per i ruminanti), la ricerca di cibo (per i suini) e il beccare (per gli avicoli).
CLIMA
La Commissione chiarisce il sostegno agli agricoltori in caso di eventi meteorologici eccezionali
La Commissione europea ha adottato una comunicazione che chiarisce l’uso della forza maggiore e delle circostanze eccezionali per il settore agricolo dell’UE in caso di eventi meteorologici imprevedibili ed estremi. Chiarificando l’interpretazione giuridica di questo concetto, la Commissione mira a fornire certezza agli agricoltori interessati in merito ai loro pagamenti della Politica agricola comune (PAC), garantendo al contempo un’applicazione uniforme in tutta l’Unione da parte delle amministrazioni nazionali. Questa comunicazione fa parte del pacchetto per ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori dell’UE.
Poiché costituisce un’eccezione al rigoroso rispetto degli obblighi legati ai pagamenti della PAC (come le condizionalità o le misure negli eco-schemi), questa decisione viene normalmente applicata in modo restrittivo, generalmente caso per caso o azienda per azienda. La comunicazione odierna chiarisce che la forza maggiore può applicarsi a tutti gli agricoltori che lavorano in un’area delimitata colpita da calamità naturali o eventi meteorologici gravi e imprevedibili. Ciò significa che gli agricoltori situati nell’area colpita non dovranno compilare richieste individuali o fornire prove del rispetto delle condizioni di forza maggiore. Questo ambito di applicazione ampliato ridurrà l’onere amministrativo per gli agricoltori e le autorità nazionali, facilitando così una risposta rapida da parte degli Stati membri.
Nella comunicazione sono stabilite condizioni per consentire la presunzione che tutti gli agricoltori situati in una zona siano coperti da forza maggiore. Gli Stati membri dovranno confermare il verificarsi di una grave calamità naturale o di un grave evento meteorologico e delimitare l’area geografica che è stata gravemente colpita dall’evento e le cui conseguenze non potevano essere prevenute con tutta la dovuta attenzione. Per questa delimitazione, gli Stati membri possono basarsi, ad esempio, sui dati satellitari della zona interessata, senza la necessità di dati satellitari specifici a livello delle singole aziende. Per alcuni tipi di eventi, le amministrazioni nazionali prenderanno in considerazione anche fattori aggiuntivi, come la pendenza, il tipo di terreno o il tipo di colture coltivate, per definire la popolazione interessata senza la necessità di una verifica individuale. Questo potrebbe essere il caso, ad esempio, del gelo che potrebbe non colpire tutte le colture allo stesso modo, o delle piogge continue, che potrebbero avere effetti diversi sulle aree con pendenza o sui terreni con diverse capacità di ritenzione idrica. Una volta soddisfatte tutte le condizioni, il chiarimento odierno esonera le autorità dalla necessità di una valutazione caso per caso. La Commissione rimane comunque in contatto con gli Stati membri per fornire assistenza giuridica ogniqualvolta necessario.
CONSULTAZIONI PUBBLICHE
Accordo CETA
La Commissione europea sta valutando l’applicazione provvisoria quinquennale dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’UE e il Canada. Il 28 maggio la Commissione ha aperto una consultazione pubblica che le darà l’opportunità di pubblicare una valutazione dell’accordo basata su dati concreti, che analizzi gli aspetti economici, sociali e ambientali. La valutazione dovrebbe essere pubblicata nel secondo trimestre del 2025 mentre il periodo di consultazione è aperto fino al 16 settembre 2024.
Lista di controllo della contraffazione e della pirateria
La Commissione europea sta conducendo una consultazione pubblica su “Counterfeit and Piracy Watch List”, la lista che elenca i siti web e i mercati fisici al di fuori dell’UE che sono coinvolti, facilitano o traggono vantaggio dalla contraffazione e dalla pirateria, la cui ultima edizione risale al 2022. La consultazione pubblica mira a identificare i servizi online e i mercati fisici situati al di fuori dell’Unione Europea che sono segnalati come coinvolti, facilitatori o beneficiari di violazioni sostanziali dei DPI e a identificare nuove tendenze nella contraffazione e nella pirateria. Sulla base dei contributi ricevuti, la Commissione europea intende pubblicare una nuova versione del rapporto nel secondo trimestre del 2025.
È possibile partecipare alla consultazione pubblica entro e non oltre il 15 agosto.
PUBBLICAZIONI IG
Italia
- Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare dell’IGP “Canestrato di Moliterno”
- Registrazione dell’IGP “Cavolfiore della Piana del Sele”
- Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare dell’IGP “Patata della Sila”
Belgio
- Registrazione dell’IGP “Saucisson gaumais”
Cipro
- Registrazione dell’IGP “Τερτζιελλούθκια/Tertziellouthkia”
Croazia e Slovenia
- Registrazione della DOP “Istarski med/Istrski med”
Francia
- Pubblicazione di una domanda di registrazione dell’IGP “Nougat de Montélimar”
- Approvazione di una modifica del disciplinare della DOP “Côtes du Roussillon Villages”
- Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare dell’IGP “Sel de Salies-de-Béarn”
Grecia
- Registrazione dell’IGP “Το Φάβα της Αμοργού / To Fava tis Amorgou”
- Pubblicazione di una domanda di registrazione della DOP “ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ / TSALAFOUT”
Norvegia
- Registrazione dell’IGP “Lofotlam”
Portogallo
- Registrazione della DOP “Batata-Doce da Madera”
Romania
- Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della DOP “Murfatlar”
Spagna
- Registrazione della DOP “Miel de Ibiza/Mel d’Eivissa”
- Approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare dell’IGP “Dehesa de Extremadura”
- Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della DOP “Arroz de Valencia”/ “Arròs de València”
- Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare dell’IGP “Lenteja de Tierra de Campos”
- Registrazione dell’IGP “Cochinillo de Segovia”
- Registrazione dell’IGP “Espárrago verde de Guadalajara”
- Pubblicazione di una domanda di registrazione della DOP “Torrezno de Soria”
- Pubblicazione di una domanda di registrazione dell’IGP “Chistorra de Navarra / Txistorra de Navarra / Nafarroako Txistorra”
- Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della DOP “Sidra de Asturias» / «Sidra d’Asturies”
Svezia
- Registrazione della DOP “Vindelnrökt skink”
- Registrazione dell’IGP “Lappländsk Fjällröding”
- Registrazione della DOP “Hjälmargö”
IG EXTRA UE
Bosnia – Erzegovina
- Pubblicazione di una domanda di registrazione dell’IGP “Livanjski sir”
Indonesia
- Registrazione della DOP “Lada Putih Muntok”
Turchia
- Registrazione della DOP “Osmaniye Yer Fıstığı”
- Registrazione della DOP “Bingöl Balı”
- Registrazione della DOP “Bursa Şeftalisi”
- Pubblicazione di una domanda di registrazione della DOP “Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi”
- Pubblicazione di una domanda di registrazione dell’IGP “Manisa Mesir Macunu”
DA LEGGERE
- Indice FAO dei prezzi alimentari di giugno: il benchmark per i prezzi mondiali delle materie prime alimentari è rimasto invariato a giugno, poiché gli aumenti delle quotazioni internazionali di oli vegetali, zucchero e latticini hanno compensato un calo di quelle per i cereali. Infatti, gli oli vegetali registrano una crescita del 3,1%, lo zucchero dell’1,9%, i prodotti lattiero-caseari dell’1,2% mentre i cereali sono scesi del 3%. Invariate le quotazioni della carne. L’indice è ora inferiore del 2,1 percento rispetto al valore dell’anno precedente e del 24,8 percento rispetto al picco di marzo 2022. Approfondisci