Bollettino informativo – Febbraio 2026
ACCORDI BILATERALI
L’UE annuncia l’applicazione provvisoria dell’Accordo UE-Mercosur
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’avvio dell’applicazione provvisoria dell’intesa commerciale siglata a gennaio nell’ambito dell’Accordo UE-Mercosur. La decisione arriva dopo le ratifiche quasi simultanee di Argentina e Uruguay, mentre anche Brasile e Paraguay sono attesi a stretto giro.
L’entrata in vigore scatterà il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio delle note verbali tra l’UE e i Paesi sudamericani che avranno completato la ratifica. In questa fase iniziale l’accordo si applicherà solo ai Paesi che avranno formalmente aderito, mentre sul fronte europeo la piena conclusione del trattato resta subordinata al consenso del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo ha nel frattempo chiesto un parere alla Corte di giustizia dell’UE sulla legittimità procedurale del testo, un passaggio che potrebbe richiedere tra i 12 e i 24 mesi.
L’UE è il secondo partner commerciale del Mercosur per quanto riguarda le merci, con esportazioni pari a 57 miliardi di euro nel 2024. L’UE rappresenta inoltre circa un quarto del commercio totale di servizi del Mercosur, con esportazioni verso la regione pari a 29 miliardi di euro nel 2023.
I negoziati sull’accordo UE-Mercosur sono iniziati nel 2000 e hanno attraversato diverse fasi nel corso degli anni. Sono culminati il 6 dicembre 2024, quando l’Unione europea e i quattro Paesi fondatori del Mercosur hanno raggiunto un accordo politico su un partenariato ambizioso, equilibrato e globale. Il 9 gennaio 2026, gli Stati membri dell’UE hanno formalmente approvato l’accordo commerciale.
Le indicazioni geografiche europee incluse nell’accordo sono 347, di cui 58 italiane: 26 agroalimentari, 31 vini e 1 bevanda spiritosa (Grappa IG). L’accordo prevede inoltre eccezioni relative all’utilizzo pregresso di nomi ritenuti generici, con una graduale eliminazione (phasing out), nonché deroghe per gli utilizzatori precedenti di alcuni termini, che potranno continuare a usarli nel rispetto di precise condizioni, come il divieto di commercializzare il prodotto con grafiche, nomi, immagini o bandiere che richiamino l’IG protetta.
Firmato l’accordo tra Stati Uniti e Argentina sul commercio e gli investimenti reciproci
Gli Stati Uniti hanno annunciato la firma dell’Accordo tra Stati Uniti e Argentina sul commercio e gli investimenti reciproci (ARTI). In base a tale intesa, l’Argentina si impegna a fornire una protezione esplicita per 39 cosiddette denominazioni di formaggi “comuni” e 11 legate ai prodotti a base di carne, tra cui diverse IG dell’UE o termini che richiamano l’origine italiana o europea dei prodotti.
Un aspetto di particolare criticità nel contesto internazionale delle indicazioni geografiche riguarda proprio questo accordo commerciale siglato tra Stati Uniti e Argentina nel febbraio 2026, formalizzato come Agreement on Reciprocal Trade and Investment (ARTI). L’intesa, pur essendo principalmente un accordo bilaterale per liberalizzare scambi e investimenti, contiene disposizioni specifiche relative alla protezione o all’uso di termini alimentari tipicamente associati a prodotti europei.
Secondo il testo ufficiale, l’Argentina si impegna a garantire trasparenza ed equità nella protezione delle IG. Tuttavia, prevede anche che, qualora un termine non identifichi un prodotto con qualità, reputazione o caratteristiche essenzialmente attribuibili a un’origine geografica, l’uso di tale termine debba essere consentito in relazione ai prodotti statunitensi.
Inoltre, l’Argentina accetta di non limitare l’accesso al mercato di prodotti statunitensi sulla base del semplice uso di termini specifici relativi a formaggi e carni, secondo un elenco definito dalle parti.
Questo approccio è profondamente divergente dalla concezione europea delle IG, nella quale la protezione non si fonda sulla mera trasparenza o sulla reputazione percepita dal mercato, ma su criteri oggettivi di qualità, legame territoriale e disciplina di produzione stabilita a livello comunitario.
La questione emerge con particolare evidenza confrontando gli impegni assunti dall’Argentina nell’accordo con gli Stati Uniti con quelli previsti nell’accordo UE-Mercosur. Quest’ultimo prevede infatti esplicitamente la protezione di centinaia di IG europee nei mercati dei Paesi Mercosur, incluse molte denominazioni di grande rilevanza per l’industria agroalimentare europea.
In tale contesto l’Argentina si è impegnata formalmente a tutelare queste denominazioni, proteggendole contro l’uso ingannevole e le imitazioni.
La contraddizione giuridica e operativa risiede nel fatto che, mentre l’accordo UE-Mercosur prescrive una protezione forte delle IG come diritto di proprietà intellettuale e segno distintivo territoriale, l’accordo tra Stati Uniti e Argentina legittima l’uso di molti degli stessi termini (ad esempio nomi di formaggi storicamente associati a produzioni europee) come “generici” nel mercato argentino, qualora non si dimostri che il prodotto possieda una reputazione specificamente attribuibile alla propria origine geografica.
Questo rischio potrebbe compromettere l’efficacia della tutela delle IG nei confronti di prodotti di Paesi terzi, poiché l’Argentina sarebbe vincolata a consentire l’uso di tali denominazioni per prodotti statunitensi, in contrasto con l’obbligo, previsto nell’accordo con l’UE, di difendere tali denominazioni da usi non conformi.
I termini elencati per i formaggi sono i seguenti: american; asiago; blue; blue vein; brie; burrata; camembert; cheddar; chevre; colby; cottage cheese; coulommiers; cream cheese; danbo; edam; emmental; feta; fontina; gorgonzola; gouda; grana; havarti; limburger; mascarpone; monterey/monterey jack; mozzarella; munster/muenster; neufchatel; parmesan; pecorino; pepper jack; provolone; ricotta; romano; saint-paulin; samso; swiss; tilsiter; tomme.
I termini elencati per la carne e i prodotti a base di carne sono: black forest ham; bologna/bologne; bratwurst; capicola/capocollo; chorizo; kielbasa; mortadella; pancetta; prosciutto; salame/salami.
L’UE e l’India concludono un accordo di libero scambio
L’UE e l’India hanno concluso i negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) storico, ambizioso e commercialmente significativo, il più grande mai concluso da entrambe le parti.
L’accordo elimina o riduce le tariffe spesso proibitive (oltre il 36% in media) sulle esportazioni di prodotti agroalimentari dell’UE, aprendo un enorme mercato agli agricoltori europei. Ad esempio, le tariffe indiane sui vini saranno ridotte dal 150% al 75% all’entrata in vigore e successivamente fino al 20%; quelle sull’olio d’oliva scenderanno dal 45% allo 0% nell’arco di cinque anni, mentre i prodotti agricoli trasformati come pane e dolciumi vedranno eliminati dazi fino al 50%.
I settori agricoli europei sensibili saranno pienamente protetti: prodotti come carne bovina, carne di pollo, riso e zucchero sono esclusi dalla liberalizzazione prevista dall’accordo. Tutte le importazioni indiane continueranno inoltre a rispettare le rigorose norme dell’UE in materia di salute e sicurezza alimentare.
Parallelamente, UE e India stanno negoziando un accordo separato sulle indicazioni geografiche, che aiuterà i prodotti agricoli tradizionali europei a rafforzare la loro presenza sul mercato indiano, contrastando le imitazioni.
Per quanto riguarda l’UE, i progetti di testo negoziati saranno pubblicati a breve. I testi saranno sottoposti a revisione giuridica e tradotti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione presenterà quindi la propria proposta al Consiglio per la firma e la conclusione dell’accordo.
Una volta adottati dal Consiglio, UE e India potranno firmare gli accordi. Dopo la firma, l’intesa richiederà l’approvazione del Parlamento europeo e la decisione del Consiglio sulla sua conclusione per poter entrare in vigore. Una volta completata anche la ratifica da parte dell’India, l’accordo potrà diventare operativo.
DAZI
La Corte Suprema USA dichiara illegittimi i dazi
Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema statunitense ha emesso una sentenza he invalida i dazi doganali precedentemente imposti dal presidente Donald Trump. La decisione si fonda sulla violazione delle prerogative del Congresso, unico organo autorizzato ad approvare tali misure economiche, svuotando così di valore giuridico l’accordo commerciale siglato nel luglio 2025 tra Stati Uniti e Unione europea.
Come reazione immediata, l’amministrazione statunitense ha invocato la Sezione 122 del Trade Act del 1974 per imporre un nuovo dazio generalizzato del 15%, della durata di 150 giorni, in attesa di una nuova legittimazione legislativa.
La pronuncia di oggi non determina automaticamente la caduta di eventuali accordi commerciali, ome quelli raggiunti da Washington con l’Unione europea o la Cina. Riduce, tuttavia, la leva negoziale dell’amministrazione e potrebbe favorire una rinegoziazione di tali intese. Con il venir meno dell’uso estensivo dell’IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), la Casa Bianca vede infatti restringersi sensibilmente i propri margini d’azione.
I funzionari dell’amministrazione potrebbero ricorrere ad altre normative per giustificare il mantenimento dei dazi, ma queste prevedono vincoli precisi: aliquote generalmente non superiori al 15%, durata massima di 150 giorni e necessità di motivazioni economiche dettagliate, suscettibili di contenzioso.
Trump potrebbe anche rivolgersi al Congresso per ottenere una legge che gli attribuisca poteri tariffari più ampi. Si tratterebbe però di un percorso politicamente complesso, considerata la maggioranza repubblicana risicata in entrambe le Camere.
Sul piano politico ed economico, le conseguenze della sentenza potrebbero essere rilevanti. Se, ad esempio, un’intesa con Bruxelles fosse stata raggiunta sotto la pressione di misure tariffarie ora dichiarate illegittime, l’Unione europea potrebbe sostenere che siano venute meno le condizioni che avevano favorito il compromesso. In tal caso, l’accordo resterebbe formalmente valido, ma potrebbe essere rimesso in discussione.
Annunciato il taglio dei dazi cinesi sui prodotti lattiero-caseari
Secondo varie indiscrezioni, il Ministero del Commercio cinese (MOFCOM) ha comunicato una drastica riduzione delle aliquote definitive dei dazi anti-sovvenzioni applicati ai prodotti lattiero-caseari provenienti dall’Unione europea.
La decisione giunge dopo mesi di forti tensioni e vede le tariffe scendere da picchi inizialmente stimati oltre il 40% a un nuovo intervallo compreso tra il 7,4% e l’11,7%. Questa revisione si inserisce nel contesto delle consultazioni bilaterali tra Pechino e Bruxelles per risolvere le controversie nate nel 2024, offrendo un sollievo parziale ma significativo agli esportatori europei e alle aziende italiane che operano in Cina.
Il termine ultimo per l’applicazione formale di queste misure è fissato al 21 febbraio 2026, data che segna la chiusura definitiva dell’indagine. Tuttavia, non sono ancora stati rilasciati documenti ufficiali dal MOFCOM.
La questione non riguarda esclusivamente la competizione commerciale, ma si inserisce in una più ampia dinamica geopolitica che ha visto contrapporsi le due potenze economiche su diversi fronti industriali. Questo segnale di parziale distensione riflette la volontà di entrambe le parti di non aggravare ulteriormente i rapporti economici in un momento già complesso per il commercio globale.
L’origine della disputa risiede in un’indagine anti-sovvenzioni avviata da Pechino nell’agosto 2024 per verificare se i sostegni pubblici garantiti dall’UE ai propri agricoltori alterassero la concorrenza sul mercato cinese.
Inizialmente, le tariffe provvisorie introdotte nel dicembre 2025 avevano colpito duramente il settore, con aliquote che, a seconda dell’azienda, variavano dal 21,9% al 42,7%. I dazi riguardano prodotti strategici come latte, panna e una vasta gamma di formaggi freschi e trasformati, comprese le DOP e le IGP.
I dati relativi al commercio estero evidenziano l’impatto della pressione tariffaria iniziale sui flussi verso la Cina prima di questa revisione: dall’introduzione dei dazi provvisori, le esportazioni italiane di formaggi hanno registrato una contrazione del 17% in termini di volumi e del 20% in valore.
PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Il Parlamento europeo adotta nuove misure per proteggere gli agricoltori europei dalle pratiche commerciali sleali
Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo a un nuovo regolamento che obbliga le autorità nazionali a cooperare nella lotta alle pratiche commerciali sleali, con l’obiettivo di garantire che gli agricoltori ricevano un’equa remunerazione per il proprio lavoro.
I casi di pratiche commerciali sleali transfrontaliere che danneggiano agricoltori e piccoli imprenditori agricoli saranno quindi prevenuti, indagati e sanzionati.
Per rafforzare la tutela degli agricoltori, la nuova legislazione consentirà agli Stati membri di intervenire automaticamente e porre fine alle pratiche commerciali sleali transfrontaliere di propria iniziativa, senza la necessità di un reclamo da parte di un produttore. Questo nuovo sistema replicherà, in parte, il regime di protezione delle indicazioni geografiche nel mercato unico.
La direttiva sulle pratiche commerciali sleali, adottata nel 2019, mira a proteggere gli agricoltori da comportamenti quali ritardi nei pagamenti o annullamenti degli ordini con breve preavviso quando vendono i loro prodotti a grandi catene di supermercati e imprese di trasformazione alimentare.
Poiché circa il 20% dei prodotti agricoli e alimentari consumati nell’UE proviene da un altro Stato membro, il nuovo regolamento sulla cooperazione transfrontaliera intende rafforzare la collaborazione tra le autorità nazionali nei casi in cui fornitori e acquirenti si trovino in Paesi diversi.
Per impedire agli operatori di eludere la normativa trasferendosi al di fuori dell’UE, le nuove regole mirano anche a proteggere i produttori dalle pratiche commerciali sleali poste in essere da acquirenti extra-UE, come grandi distributori, catene di supermercati, grossisti e intermediari commerciali.
Gli acquirenti registrati al di fuori dell’Unione dovranno designare una persona di contatto responsabile nell’UE nel caso in cui venga avviata un’indagine nei loro confronti. Tale persona fungerà da punto di contatto principale per le autorità di controllo e dovrà facilitare le indagini sulle pratiche commerciali sleali.
Il regolamento consente inoltre alle autorità nazionali di informarsi reciprocamente sulle pratiche commerciali sleali o sul rischio che esse si verifichino attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), un sistema informatico dell’UE già esistente che consente lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni degli Stati membri.
Questo scambio di informazioni ha lo scopo di avere un effetto deterrente e di garantire risposte rapide e coordinate per contrastare tali pratiche.
SOSTENIBILITÀ
L’UE stabilisce il primo standard volontario al mondo per la rimozione permanente del carbonio
La Commissione europea ha adottato la prima serie di metodologie nell’ambito del programma di rimozione e stoccaggio del carbonio (CRCF) per certificare le attività che rimuovono permanentemente la CO₂ dall’atmosfera. Con queste metodologie volontarie, l’UE definisce regole chiare e crea nuove opportunità per l’innovazione climatica, gli investimenti nelle tecnologie di rimozione del carbonio e il contrasto al greenwashing.
Questa iniziativa posiziona l’Unione europea come leader globale nella rimozione del carbonio, favorendo start-up innovative e la bioeconomia europea e sostenendo l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.
Le nuove norme riguardano tre tipologie di attività di rimozione permanente del carbonio, selezionate in base alla maturità tecnologica e al contributo agli obiettivi climatici dell’UE:
- Cattura diretta dell’aria con stoccaggio del carbonio (DACCS)
- Cattura delle emissioni biogeniche con stoccaggio del carbonio (BioCCS)
- Rimozione del carbonio tramite biochar (BCR)
Il Commissario europeo per il clima, Wopke Hoekstra, ha sottolineato che l’UE stabilisce standard volontari chiari e solidi per guidare l’azione globale contro le emissioni di carbonio e creare un riferimento internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici.
Con il quadro di certificazione e le regole di governance ora operative, i progetti che utilizzano DACCS, BioCCS e biochar possono iniziare a richiedere la certificazione dell’UE, segnando il passaggio dalla definizione delle regole all’azione concreta.
Le tre metodologie adottate stabiliscono regole volontarie, basate sulla normativa europea, per definire cosa costituisce una tonnellata di carbonio rimossa, come garantirne la permanenza e come gestire i principali rischi. Esse costituiscono il primo standard completo dell’UE per la rimozione permanente del carbonio, fornendo una chiarezza a lungo attesa da parte di imprese e investitori.
Il regolamento delegato sarà ora esaminato dal Parlamento europeo e dal Consiglio per due mesi, prorogabili di altri due; in assenza di obiezioni, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione sta inoltre preparando ulteriori regolamenti delegati per il 2026:
- metodologie di rimozione e stoccaggio del carbonio per agricoltura, agroforestazione, riumidificazione delle torbiere e rimboschimento, sostenendo agricoltori e silvicoltori con pagamenti basati sui risultati;
- metodologie per lo stoccaggio del carbonio nei prodotti edili biologici, per aiutare proprietari e settore edilizio a dimostrare le prestazioni di stoccaggio del carbonio e promuovere la bioeconomia circolare.
Per sostenere il mercato volontario dei crediti CRCF, la Commissione ha annunciato la creazione di un club degli acquirenti dell’UE e sta valutando modalità per mobilitare finanziamenti pubblici e privati, accelerando l’implementazione e la diffusione su larga scala delle tecnologie. Il Consiglio europeo per l’innovazione e il Fondo per l’innovazione sosterranno progetti innovativi di rimozione del carbonio.
Approvate modifiche alla legge sul clima dell’UE
Il Parlamento europeo ha approvato modifiche alla legge sul clima dell’UE che introducono un nuovo obiettivo climatico intermedio e vincolante per il 2040: una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas a effetto serra (GES) rispetto ai livelli del 1990.
Tra le principali novità vi è l’introduzione di margini di flessibilità nelle modalità di conseguimento dell’obiettivo per il 2040. A partire dal 2036, fino a cinque punti percentuali delle riduzioni nette delle emissioni (due punti percentuali in più rispetto alla proposta della Commissione) potranno provenire da crediti internazionali di carbonio di elevata qualità provenienti da paesi partner.
Il testo prevede inoltre la possibilità di utilizzare le rimozioni permanenti di carbonio per compensare le emissioni difficili da ridurre nei settori coperti dal sistema ETS, nonché una maggiore flessibilità tra i diversi settori e strumenti di riduzione disponibili. Tale flessibilità mira a raggiungere gli obiettivi climatici nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi, garantendo al contempo che la transizione verde e il rafforzamento della competitività dell’UE procedano di pari passo.
Infine, l’introduzione dell’ETS2 è rinviata di un anno, dal 2027 al 2028. Il sistema ETS2 riguarda le emissioni di anidride carbonica derivanti dalla combustione di carburanti negli edifici e nel trasporto stradale.
La Commissione valuterà i progressi verso l’obiettivo ogni due anni, alla luce dei dati scientifici più aggiornati, degli sviluppi tecnologici e della situazione della competitività industriale dell’UE. Terrà inoltre conto delle tendenze dei prezzi dell’energia e delle loro ripercussioni su imprese e famiglie, nonché dello stato delle rimozioni nette di carbonio a livello dell’UE rispetto a quanto necessario per conseguire l’obiettivo del 2040.
A seguito di tale revisione, la Commissione potrà proporre modifiche alla normativa climatica dell’UE, che potrebbero includere un adeguamento dell’obiettivo per il 2040 o l’adozione di misure aggiuntive per rafforzare il quadro di sostegno, ad esempio per tutelare la competitività, la prosperità e la coesione sociale dell’Unione.
Una volta che il Consiglio avrà formalmente approvato il testo, questo entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
PAC
Stanziati ulteriori 215 milioni di euro per la semplificazione della PAC
La Commissione europea ha adottato altri nove atti nell’ambito della legislazione secondaria della PAC per ridurre la burocrazia e gli oneri normativi non necessari, in linea con il suo impegno per la semplificazione e il rafforzamento della competitività del settore agricolo e dell’intera filiera agroalimentare.
Questi cambiamenti seguono la tabella di marcia per la semplificazione del 14 maggio 2025 e dimostrano che la Commissione sta rispondendo alle esigenze del settore e mantenendo i propri impegni: ridurre la burocrazia, alleggerire gli oneri amministrativi per agricoltori e amministrazioni nazionali e, in alcuni casi, consentire agli agricoltori degli Stati membri di risparmiare fino a 215 milioni di euro all’anno.
Modifiche adottate
- Alla luce della volontà della Commissione di ridurre ulteriormente gli oneri di controllo favorendo un approccio di monitoraggio basato sulle tecnologie digitali, sono state apportate modifiche alla legislazione secondaria. Per il Sistema integrato di amministrazione e controllo (IACS), utilizzato per amministrare i pagamenti della PAC basati su superficie e numero di animali, la valutazione annuale della qualità dei suoi elementi digitali — l’applicazione di supporto geospaziale (GSA) e il sistema di monitoraggio delle aree (AMS) — è stata ulteriormente semplificata per ridurre il carico di lavoro degli Stati membri e le visite in campo per gli agricoltori.
- A partire dal 2026, la valutazione della qualità dell’AMS e della GSA riguarderà solo le condizioni di ammissibilità effettivamente monitorabili da remoto, principalmente tramite i dati satellitari Copernicus. Inoltre, gli Stati membri potranno raggruppare le azioni correttive relative a LPIS, GSA e AMS, riducendo la necessità di visite fisiche alle aziende agricole.
- Gli agricoltori non saranno più tenuti a registrare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari nel sistema di applicazione geospaziale (GSA). Questa modifica evita la duplicazione delle segnalazioni, pur mantenendo gli obiettivi originari della politica. L’obbligo generale di tenere traccia dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari rimane comunque in vigore, come previsto dal regolamento relativo alla loro immissione sul mercato.
- Le norme relative alle modalità con cui gli Stati membri esaminano determinate operazioni connesse alla PAC sono state semplificate, attribuendo maggiore importanza a un’analisi complessiva dei rischi nella selezione delle imprese da sottoporre a controllo.
- Diverse modifiche riducono la complessità per le organizzazioni di produttori, soprattutto quelle che operano a livello transfrontaliero:
- l’approvazione delle organizzazioni transnazionali di produttori avverrà nel paese in cui hanno sede, evitando procedure duplicate;
- meno regole rigide sul ritiro dal mercato (ad esempio nel settore ortofrutticolo);
- norme di commercializzazione più semplici per i prodotti ritirati dal mercato;
- norme più semplici per la coltivazione della canapa, con meno controlli e maggiore flessibilità per le nuove varietà.
- Agli Stati membri è stata concessa maggiore flessibilità nel modificare i propri piani strategici della PAC, consentendo di rispondere meglio alle esigenze emergenti del settore agricolo.
- In linea con l’impegno della Commissione a ridurre gli obblighi di rendicontazione, anche la relazione annuale sulle prestazioni è stata semplificata e si concentrerà esclusivamente sui dati indispensabili.
INNOVAZIONE
La Commissione Envi approva l’accordo sulle NGT
La Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento europeo ha approvato l’accordo sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT) con l’obiettivo di fornire ad agricoltori e allevatori strumenti innovativi per affrontare malattie e siccità. Il testo definisce un quadro normativo che distingue le piante sulla base dell’equivalenza scientifica e apre la strada al voto finale in plenaria.
Le NGT, denominate in Italia Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), mirano a sviluppare varietà vegetali più resistenti ai parassiti e agli eventi climatici estremi, che oggi influenzano pesantemente le rese agricole con fluttuazioni comprese tra il 20% e il 49%.
L’elemento centrale del testo consiste nella distinzione tecnica tra due categorie di piante ottenute tramite TEA, basata sulla complessità delle modifiche genetiche apportate.
Le piante di Categoria 1 sono quelle che potrebbero essere ottenute naturalmente o attraverso metodi di selezione convenzionale. Per essere considerate tali non devono contenere materiale genetico esterno al pool genico dei costitutori, cioè l’insieme delle informazioni genetiche disponibili in una specie o in specie affini con cui può incrociarsi. Inoltre, non possono presentare più di 20 modifiche genetiche nel genoma monoploide e sono escluse da questa categoria se presentano tratti di tolleranza agli erbicidi o la produzione di sostanze insetticide note.
Le piante di Categoria 2, invece, comprendono tutti gli organismi con modifiche genetiche più complesse e rimangono soggette a procedure di autorizzazione più rigorose, simili a quelle previste per gli OGM, pur beneficiando di alcuni incentivi qualora presentino caratteristiche favorevoli alla sostenibilità.
La normativa definisce con precisione concetti come la mutagenesi mirata, che agisce su punti specifici del DNA, e la cisgenesi, che prevede l’inserimento di materiale genetico già presente nel pool genico naturale. Restano invece esclusi dal quadro facilitato i prodotti ottenuti tramite transgenesi, che comporta l’inserimento di geni provenienti da specie non incrociabili e continuerà quindi a seguire la normativa OGM tradizionale.
Il percorso verso l’operatività del regolamento prevede ora il voto finale della plenaria del Parlamento europeo, fissato per il 27 aprile 2026, seguito dall’adozione formale del Consiglio.
Una volta a regime, le NGT potrebbero offrire nuove opportunità per la sicurezza alimentare globale e l’autonomia strategica dell’Unione. Tuttavia, restano aperte alcune questioni, tra cui la gestione della proprietà intellettuale. Il testo prevede infatti la creazione di un Codice di condotta europeo sui brevetti entro 18 mesi, per evitare concentrazioni di mercato e garantire agli agricoltori un accesso equo alle sementi.
Per quanto riguarda l’agricoltura biologica, l’uso delle TEA rimane per ora vietato al fine di preservare la fiducia dei consumatori, anche se la normativa prevede un monitoraggio continuo e future valutazioni
SICUREZZA ALIMENTARE
Istituita una task force per rafforzare i controlli sulle importazioni
La Commissione europea ha istituito una task force con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’UE di garantire che i prodotti agroalimentari importati rispettino gli standard europei, sostenendo al contempo l’occupazione e la crescita dei produttori dell’Unione.
La task force si concentrerà in particolare sulla sicurezza di:
- alimenti e mangimi
- residui di pesticidi
- azioni di monitoraggio coordinate a livello UE su specifiche categorie di prodotti importati
Riunendo le competenze della Commissione e degli Stati membri, contribuirà a un’ulteriore armonizzazione dei controlli sulle importazioni in tutta l’Unione, elaborando raccomandazioni per azioni congiunte e individuando i casi in cui saranno necessarie ulteriori misure amministrative o normative.
Le rigorose norme europee in materia di importazioni — che riguardano l’igiene degli alimenti e dei mangimi, la sicurezza dei consumatori e lo stato sanitario di animali e piante — mirano a garantire che tutti i prodotti importati rispettino gli stessi elevati standard di quelli provenienti dal mercato interno.
I controlli alle frontiere sono pertanto essenziali per verificare la conformità degli alimenti e dei mangimi ai requisiti previsti dalla normativa. Le norme dell’UE si applicano a tutti i prodotti commercializzati sul mercato europeo, indipendentemente dalla loro origine.
PUBBLICAZIONI IG
Italia
- Pubblicazione di una domanda di registrazione come IGP del nome «Zampina di Sammichele di Bari / Zampina di Sammichele / Zampina Sammichelina»
- Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della IGP «Fagiolo Cuneo»
- Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della IGP «Riso del Delta del Po»
- Pubblicazione di una domanda di registrazione come IGP del nome «Peperoncino di Calabria»
- Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della IGP «Cavolfiore della Piana del Sele»
Belgio
- Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della IGP «Limburgse vlaai»
Finlandia
- Registrazione della IGP «Aitoo perunarieska»
- Pubblicazione di una domanda di registrazione come IGP del nome «Simojärven muikku»
Romania
- Registrazione della IGP «Batog de sturion»
- Pubblicazione di una domanda di registrazione come IGP del nome «Babic de Buzău
Slovacchia
- Registrazione della IGP «Liptovské šialence»
- Pubblicazione di una domanda di registrazione come IGP del nome «Brhlovské podlievané buchty»
Slovenia
- Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della IGP «Slovenski med»
Spagna
- Pubblicazione di una domanda di registrazione come IGP del nome «Patata de Valderredible»
- Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare della DOP «Melocotón de Calanda»
Svezia
- Pubblicazione di una domanda di registrazione come IGP del nome «Äpplen från Äppledalen»
- Registrazione della DOP «Norrlandsströmming»
IG EXTRA UE
Thailandia
- Iscrizione nel registro dell’Unione della IGP «มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี / Maphrao Namhom Ratchaburi»
Turchia
- Pubblicazione di una domanda di registrazione come IGP del nome «Afyon Manda Yoğurdu / Afyonkarahisar Manda Yoğurdu»
DA LEGGERE
- Bollettino del Sistema di Lisbona: è disponibile l’ultima edizione del Bollettino del Sistema di Lisbona, che include informazioni aggiornate sulle registrazioni internazionali, sulle dichiarazioni di rifiuto, sulle concessioni di protezione e su altre operazioni chiave notificate e pubblicate durante il quarto trimestre del 2025 (ottobre-dicembre 2025). Approfondisci
- Indice FAO dei prezzi alimentari: l’indice di riferimento per i prezzi mondiali delle materie prime alimentari è aumentato a febbraio, interrompendo una tendenza al ribasso durata cinque mesi. In crescita i prezzi dei cereali (+1,1%), degli oli vegetali (+3,3%) e della carne (+0,8%), mentre calano le quotazioni dei prodotti lattiero-caseari (-1,2%) e dello zucchero (-4,1%) rispetto al mese precedente. Approfondisci
- Monitoraggio del commercio agroalimentare dell’UE: nel 2025 le esportazioni agroalimentari hanno raggiunto 238,4 miliardi di euro, con un incremento dell’1% rispetto al 2024 (+2,8 miliardi di euro). Il Regno Unito resta la principale destinazione dei prodotti agroalimentari dell’UE, mentre le esportazioni verso Stati Uniti e Cina sono diminuite. Anche le importazioni agroalimentari dell’UE sono cresciute, raggiungendo la cifra record di 188,6 miliardi di euro, con un aumento del 9% (+16,2 miliardi di euro) rispetto al 2024, trainato principalmente dall’incremento dei prezzi di importazione, cresciuti in media del 10% nell’anno. Approfondisci
Attività finanziata con il contributo MASAF D.M. n. 0016662 del 15 gennaio 2025 – (Numero CUP J88H24002560007)


